Disabili e la scuola

La Diagnosi Funzionale, il Profilo Dinamico e il Piano Educativo Individualizzato. Capiamone di più

Redazione Prima Pagina Partanna
Redazione Prima Pagina Partanna
19 Febbraio 2022 17:22
Disabili e la scuola

La complessità del mondo del disabile comprende ovviamente anche il mondo scuola.

Quando all’interno della compagine scolastica viene individuato prima e riconosciuto dopo un disabile la scuola si attiva, o si dovrebbe attivare, per attuare il cosiddetto PEI: Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato. Con la sigla PEI si fa il riferimento ad un progetto di vita relativo all’alunno con disabilità in età scolare e, quindi, si fa riferimento sia ai criteri e agli interventi di carattere scolastico che a quelli di socializzazione e di riabilitazione. Esso ovviamente è previsto e regolamentato da norme e precisamente dall’articolo 12, comma 5, della Legge 104/1992 e dall’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994.

Visto che si è detto che il PEI è un atto di programmazione, quando se ne parla bisogna tenere conto di tutti gli elementi informativi contenuti in altri atti che la legge pone pure come obbligatori e cioè la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. Teniamo a mente queste locuzioni che sono importanti. Con l’espressione Diagnosi Funzionale si fa riferimento alla descrizione dei bisogni educativi dell’alunno, che sono individuati però solo, fino ad ora, dagli operatori dell’ASL.

Arriverà il momento in cui la stessa Diagnosi Funzionale verrà redatta anche con la collaborazione della scuola e della famiglia, in quanto essa non è una semplice descrizione delle funzioni attive o carenti dell’alunno, ma è una vera e propria analisi di queste funzioni in vista della formulazione del PEI. Se la Diagnosi Funzionale, dunque, viene redatta una sola volta dagli operatori dell’ASL, per avere però un quadro progressivo dell’evoluzione della personalità dell’alunno, sono necessarie osservazioni nel tempo che vengono raccolte in un documento – il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) – che viene aggiornato al passaggio di ogni grado di scuola e redatto da tutti gli operatori che seguono l’alunno, cioè insegnanti, operatori sanitari e operatori sociali, con la collaborazione della famiglia.

Sempre da tutti questi soggetti, poi, viene redatto annualmente il PEI che, come espressamente stabilito nello stesso articolo 5 del DPR del 24 febbraio 1994, comprende le indicazioni principali dei progetti di riabilitazione, socializzazione e scolarizzazione, indicati nell’articolo 13, comma 1, della Legge 104/1992. Insomma tutto fuorchè semplice. Dietro un disabile a scuola c’è una macchina articolata che si muove. Quando si muove ovviamente… Una volta redatto il PEI poi seguiranno, in dettaglio, i singoli progetti di riabilitazione, socializzazione e scolarizzazione, progetti che sono predisposti da ciascuno dei rispettivi operatori professionali, sulla base delle indicazioni contenute nel PEI stesso, che indica tutti i tipi di interventi necessari per la realizzazione del diritto allo studio che si suddividono in base alla competenza, e quindi gli Enti Locali, l’Azienda USL e la Scuola.

Per quanto riguarda gli enti locali, ai fini del diritto allo studio e dell’integrazione scolastica sono affidate ai Comuni (per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e alle Province (per le scuole secondarie di secondo grado), alcune specifiche competenze precisate dalla normativa vigente (articolo 13, comma 3, della Legge 104/1992, meglio specificato nell’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/1998) e dalla sempre più vasta giurisprudenza civile e amministrativa.

Impossibile parlarne adesso. Invece si deve ricordare che il trasporto gratuito per la scuola è affidato ai Comuni (articolo 28, comma 1, Legge 118/1971) e alle Province (Sentenza 215/1987 della Corte Costituzionale).Va detto che dopo la soppressione delle Province avvenuta con legge 7 aprile 2014, n. 56 la relativa competenza del trasporto scolastico è ancora in via di definizione. Altro compito dei Comuni è l’assegnazione di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, nei casi necessari (ad esempio per sordi, ciechi, alunni autistici e cerebrolesi).

La fonte legislativa è costituita sempre dall’articolo 13, comma 3, della Legge 104/1992 e, per gli alunni ciechi e sordi, in particolare, dalla Legge 67/1993 che assegna solo per loro tale compito alle Province per le scuole di ogni ordine e grado. Altro servizio necessario, se non addirittura fondamentale è l’eliminazione delle barriere architettoniche e sensopercettive. Ovviamente devono provvedere, in questi casi, gli Enti Locali, secondo la ripartizione precedente e in base alla normativa sull’edilizia scolastica.

In merito all’Azienda USL si deve dire che questa deve garantire, oltre alla certificazione sanitaria, necessaria per l’iscrizione, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 185/2006, la formulazione della Diagnosi Funzionale e la collaborazione alla redazione del Profilo Dinamico Funzionale, del PEI e delle loro verifiche, mediamente ogni trimestre o quadrimestre. Soggetto importante è ovviamente la scuola che ha come primo dovere quello di richiedere delle ore di sostegno all’Ufficio Scolastico Regionale tramite la formulazione del progetto didattico personalizzato redatto dai soli docenti, sulla base delle indicazioni del PEI, ai sensi dell’articolo 41 del Decreto Ministeriale 331/1998, da presentarsi entro i primi giorni di luglio per la richiesta in organico di fatto.

Altro compito del Dirigente Scolastico è quello di formulare le richieste ad Enti Locali e ASL, secondo quanto detto sopra, oltre che incaricare un collaboratore o una collaboratrice scolastica per l’assistenza igienica agli alunni che ne abbiano bisogno, nel rispetto del loro genere.È dovere essenziale del Dirigente Scolastico sorvegliare che l’alunno sia seguito da tutti i docenti, anche quando manchi l’insegnante per il sostegno o l’assistente, e vietare che l’alunno stesso venga fatto uscire dalla classe, salvi i casi di previsione nel PEI.

Deve poi istituire il Gruppo di Lavoro di Istituto (articolo 15, comma 2, della Legge 104/1992) che formula pareri e proposte per l’integrazione di tutti gli alunni con disabilità. Infine, l’ultimo soggetto interessato, ultimo non in ordine di importanza, è la famiglia che ha diritto di partecipare alla formulazione del PEI (articolo 12, comma 5, Legge 104/1992) e non può esserne esclusa. La prassi di sottoporre alla firma della famiglia, a scatola chiusa, il PEI redatto dalla scuola è illegittima.

In caso di divergenza nella formulazione del PEI e del conseguente Piano degli Studi Personalizzato, di esclusiva competenza dei docenti, la famiglia può far risultare a verbale il proprio dissenso ed eventualmente chiedere la consulenza di un esperto del GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) che ha tale competenza in tema di consultazione. Nella formulazione del PEI la famiglia può farsi assistere anche da un esperto di propria fiducia o di un’associazione di cui fa parte.

È inoltre da tener presente che nelle scuole superiori, qualora la famiglia non concordi con l’assegnazione di un PEI differenziato, che esclude l’alunno dal conseguimento del titolo legale di studio, consentendogli solo un attestato, la famiglia stessa può pretendere la formulazione di un PEI semplificato (articolo 15 dell’Ordinanza Ministeriale n. 90/2001). Questo però espone l’alunno ad essere valutato come tutti gli altri e quindi anche ad una bocciatura, in caso di non positivo svolgimento di tale Piano Semplificato che va redatto spesso su proposta degli stessi docenti (articolo 16, comma 1, Legge 104/1992).

Se nel corso dell’anno scolastico il PEI, e soprattutto gli strumenti e gli interventi di supporto, si dimostrano inadeguati o insufficienti, la famiglia può chiedere l’intervento del coordinatore del GLIP, che normalmente è un ispettoreesperto nell’integrazione scolastica o può sollecitare, anche tramite la propria associazione, l’intervento di un qualunque ispettore, indicando anche un proprio esperto. Fermo restando il potere di chiedere questi interventi nel caso di mancata concessione di ore aggiuntive di sostegno o di assistenza per l’autonomia o la comunicazione o di mancato o carente trasporto o di mancata assistenza igienica, i genitori, esperite tutte le vie di dialogo con l’ente responsabile, possono rivolgersi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), per ottenere, anche in via d’urgenza, quanto dovuto. In casi di inadempienze diverse dalla mancata assegnazione delle ore di sostegno, ci si può rivolgere pure al Tribunale Civile, sempre chiedendo un provvedimento d’urgenza.

Molti problemi vengono superati dove vengono stipulati seri accordi di programma (articolo 13, comma 1, lettera a, Legge 104/1992), oggi inseribili anche nei Piani di Zona di cui all’articolo 19 della Legge 328/2000. Come si vede la materia è articolata e complessa ma chiara emerge una questione: lo studio e lo studio tagliato e cucito su misura è UN DIRITTO DI OGNI ALUNNO.

Maria Elena Bianco

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